Attualità
Alberto rosselli, giornalista inviato nei Paesi dell'Islam, mette a confronto le usanze di questa religione con la Costituzione ne deduce:
"L’Islam è una “pratica” essenzialmente anticostituzionale" - Conosciamo il suo punto di vista.
In questo periodo si fa un gran parlare di religione Islamica e costruzione di Moschee e/o luoghi ove i fedeli musulmani possano professare la loro religione. Ebbene, ecco alcune brevi conoide-razioni e riflessioni basate su fatti e comportamenti oggettivi e su norme giuridiche attualmente vigenti nell’ordinamento italiano.
Premessa
L’articolo 8 della nostra Costituzione al comma 2), così recita: “le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico Italiano” .
Detto questo, osserviamo che:
La Costituzione, all’art. 2 garantisce e tutela i diritti inviolabili dell’uomo, come sanciti e riconosciuti dalla dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 di Parigi; - nella religione islamica invece, alcuni diritti appaiono decisamente compressi, tra i quali, la libert
à di pensiero e di cambiare e/o manifestare in pubblico la propria religione (se diversa da quella Islamica);
Il successivo art. 3, assicura la pari dignità sociale senza distinzione di sesso, razza, religione e opinioni politiche; - nella religione Islamica invece, viene riconosciuta la superiorità del musulmano rispetto al non musulmano e dell’uomo sulla donna, senza contare le persecuzioni ed i reati (che giornalmente si apprendono dai servizi d’informazione) perpetrati nei confronti dei cristiani;
Ancora l’art. 27 della carta costituzionale prevede che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ed in ogni caso non è ammessa la pena di morte; - di fatto, nella religione Islamica, la pena di morte viene applicata per gli apostati (coloro che vogliono lasciare la religione Islamica), gli adulteri e per gli omosessuali. Senza tenere di conto della pena relativa alla lapidazione, tutt’oggi inflitta;
Inoltre, il successivo art. 29, riconosce i diritti della famiglia fondata sul matrimonio, nonché l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi a garanzia dell’unità familiare; - per contro, la religione Islamica ammette la poligamia (da noi vietata) potendo, il musulmano, sposare fino a 4 mogli;
Infine, il già citato art. 8 della Costituzione, al comma 3) prevede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, vengano regolati, per legge, sulla base di intese con le rappresentanze (vedi anche leggi 1159/1929 e 289/1930); - in tale assunto, i rappresentanti della religione musulmana, non hanno mai firmato tali patti d’intesa, ma pretendono e continuano ad erigere Moschee e luoghi di culto:

Riassumendo, essendo chiaro che la religione Islamica cozza fortemente con il nostro ordinamento giuridico, credo che essa debba essere considerata una religione “ANTICOSTITUZIONALE“. Tale contrarietà alla nostra carta fondamentale, si estrinseca in anticostituzionalità sostanziale, in quanto pratica concetti ed ideologie contrari ai principi Costituzionali e dei diritti umani ed in anticostituzionalità normativa perché non esiste una convenzione tra lo Stato e la religione Islamica, come invece previsto al comma 3 dell’art. 8 della Costituzione .



