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Informativa sulla par condicio ai candidati e forze politiche

piazza montesilvano

L'associazione La Ves con sede a Montesilvano (PE), nella sua qualità di proprietario ed editore della testata giornalistica-online www.giornaledimontesilvano.com, nell’ambito della propria autonomia ed in esecuzione delle leggi vigenti e degli emanandi regolamenti di attuazione, per la raccolta di propaganda elettorale per le elezioni del 6/7 maggio a Montesilvano, elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale e sindaco, e per eventuali tornate di ballottaggio, porta a conoscenza degli utenti il seguente Codice di Autoregolamentazione:

Nei trenta giorni consentiti dalla legge 10/12/1993 n. 515, l’Editore Associazione La Ves, raccoglierà inserzioni elettorali da pubblicare su www.giornaledimontesilvano.it secondo le regole sottoindicate.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, questa testata intende diffondere messaggi politici elettorali, mettendo a disposizione i suoi banner/spazi elettorali, a qualunque forza politica interessata, per consentire a tutti l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro.

Nel rispetto della L. 28/2000, art 7, che regola la par condicio per Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici, la comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

Sono ammesse, quindi, soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati .

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1

Ricordiamo inoltre, che la stessa legge all'Art. 9. (Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione) vieta "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni."

3-La richiesta di inserzione elettorale dovrà essere rivolta direttamente a La Ves, contattando il n. 347 8225163, oppure via e-mail all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

4–Le richieste di inserzioni elettorali, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione e le eventuali posizioni di rigore, etc., dovranno pervenire (anche in formato elettronico e via e-mail) di norma quattro giorni prima della data richiesta per la pubblicazione.

5–Le tariffe, secondo quanto disposto dall’art.3 del Regolamento del Garante, saranno uguali per tutti.

 

www.giornaledimontesilvano.com/noleggiabanner.html?page=shop.browse&category_id=1


Il materiale dovrà essere inviato già pronto per la pubblicazione in formato JPG o GIF. Non si praticano sconti quantità, né altri sconti.


Nei testi degli avvisi pubblicitari dovrà apparire il “COMMITTENTE RESPONSABILE SIG. (persona fisica)…”(come da art.3, 2° comma, legge 10/12/93 n. 515).
Gli ordini, come da art.3 legge 10/12/93 n.515, dovranno essere effettuati ( e quindi firmati ) da:
a) i segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, previa la loro identificazione ed attestazione della qualifica;
b) i candidati o loro mandatari.
Qualora il committente della propaganda elettorale a favore di uno o più candidati sia un gruppo, un’organizzazione, un’associazione di categoria, un movimento, un partito, etc., occorre la preventiva autorizzazione ( scritta ) del candidato o del suo mandatario. La fattura andrà emessa a:
a) segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda;
b) candidati o loro mandatari;
c) organizzazione/associazione di categoria, etc., previa autorizzazione, come sopra indicato.
8 – L’Editore dovrà rifiutare richieste di propaganda elettorale da parte di Enti della Pubblica Amministrazione ( come da art. 5 legge 10/12/93 n. 515 ).
Per tutto quanto non meglio specificato si farà riferimento alla normativa vigente.


L’Editore

La Ves

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