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Lunedì, 21 Settembre 2026 11:55

Trasacco sui cani randagi. Vittoria al Tar Abruzzo: annullato il bando del Comune

Comune condannato a pagare 4.300€. L'annuncio: esposto alla Corte dei Conti per danno erariale contro il Sindaco e i componenti della Giunta e denuncia alla Procura della Repubblica. Associazione Tutela Diritti Animali ETS/Arci: Una sentenza che costituisce un precedente di straordinaria importanza: il benessere degli animali non si svende al massimo ribasso. 

L'AQUILA / TRASACCO – Il TAR Abruzzo (Sezione Prima), con la sentenza n. 00228/2026, ha accolto integralmente il ricorso proposto dall’Associazione Tutela Diritti Animali ETS, difesa dallo Studio Legale avv. Giovanni Mangia e Alfredo Domenico Mangia disponendo l’annullamento del bando di gara indetto dal Comune di Trasacco per l’affidamento del servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi.

Il Tribunale Amministrativo, oltre ad azzerare la procedura avviata dall’Amministrazione locale, ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio liquidate in 3.000€ oltre accessori di legge (ovvero spese generali 15%, cassa previdenza e Iva, per un totale complessivo di circa 4.300€).

IL CASO E LA DECISIONE DEL TAR

La controversia riguardava la procedura aperta pubblicata dal Comune di Trasacco il 17 aprile 2026. L'appalto, della durata di cinque anni e con una base d'asta complessiva di 126.000 €, era stato strutturato per essere aggiudicato unicamente con il criterio del massimo ribasso percentuale.

Il TAR, accogliendo pienamente la tesi dell’Associazione Tutela Diritti Animali ETS/Arci, ha censurato radicalmente la scelta del Comune, sancendo che il criterio del prezzo più basso è «strutturalmente inidoneo a garantire gli standard qualitativi che la normativa in materia di benessere animale impone». Affidare questo servizio al massimo ribasso, partendo da cifre già minime, «significa esporre gli animali al rischio concreto di ricevere cure, alimentazione e spazi inadeguati, in violazione del principio fondamentale di tutela degli animali sancito dall'art. 9 della Costituzione».

IL GIALLO DELLA DELIBERA SCOMPARSA DALL'ALBO PRETORIO

L'Associazione Tutela Diritti Animali ETS ha anche scoperto che il Comune di Trasacco ha di fatto "occultato" il testo della Delibera di Giunta n. 46 del 22-05-2026, omettendo di far conoscere le motivazioni giuridiche, l'impegno economico reale e i singoli voti espressi dai componenti della Giunta in merito a una resistenza in giudizio rivelatasi poi palesemente temeraria e fonte di danno erariale.

Sull'Albo Pretorio online, infatti, l'Amministrazione ha pubblicato esclusivamente l'Attestato di Pubblicazione e di Esecutività firmato dal Segretario Comunale, omettendo totalmente fatto il testo integrale dell'atto.

Un comportamento gravissimo che viola l'art. 124 del Tuel (obbligo di pubblicazione integrale delle deliberazioni) e l'art. 73 del D.Lgs. 36/2023 (Trasparenza degli atti di gara), integrando gli estremi per una segnalazione immediata all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per violazione degli obblighi di trasparenza, oltre che alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica per violazione degli obblighi di pubblicazione e occultamento di atti (Art. 328 c.p.).

L'AFFONDO DEL PRESIDENTE: "OLTRE ALL’ESPOSTO GIA’ PRESENTATO ALL’ANAC, NEI PROSSIMI GIORNI DEPOSITEREMO ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI E IN PROCURA”

Sulla clamorosa vittoria legale interviene duramente Gabriele Bettoschi, Presidente dell'Associazione Tutela Diritti Animali ETS, che annuncia battaglia sul fronte contabile e penale:

"Siamo davanti a una gestione amministrativa superficiale e arrogante, per la quale il Sindaco e la Giunta di Trasacco dovranno rispondere personalmente. Annuncio che presenteremo un dettagliato esposto alla Corte dei Conti per danno erariale. L'Amministrazione ha voluto difendere a tutti i costi un bando palesemente illegittimo, scritto in aperta violazione delle norme nazionali e della legge regionale abruzzese (L.R. 47/2013, art. 8-bis). La cosa più grave è che questo spreco di denaro pubblico si poteva interamente evitare. Il Comune avrebbe dovuto fermarsi subito, accettando la sospensiva cautelare concessa dal TAR ed evitando l’inutile prosecuzione del giudizio di merito. Se lo avessero fatto, avrebbero risparmiato alla collettività sia la condanna alle spese legali disposta dal Tribunale, sia le spese degli avvocati difensori. Parliamo di circa 19.000 euro totali di denaro dei cittadini buttati al vento solo per ostinarsi a violare la legge e i diritti degli animali, con un bando al quale, peraltro, per come era stato predisposto poteva partecipare un solo gestore di canile.

L’ANAC, a seguito di un nostro dettagliato esposto, ha già avviato l’istruttoria e, dopo questa sentenza del TAR, certamente adotterà i dovuti provvedimenti sanzionatori, alla luce anche dell’ulteriore violazione per la delibera di giunta occultata nell’Albo Pretorio"

Bettoschi precisa inoltre che:

"La sentenza del TAR pone fine di fatto al rapporto che l’Amministrazione Comunale di Trasacco ha intrattenuto con il noto e discusso Canile di Collelongo, non tramite il gestore proprietario, ma con la Comar Farm Casaline Srl. Come è stato ufficialmente attestato dal competente Dipartimento Sanità della Regione, tale società non aveva e non ha alcun titolo per gestire il canile; risultano quindi illegittime e nulle le convenzioni stipulate per il ricovero dei cani nel canile di Collelongo, complice anche una “dormiente” Asl di L’Aquila. Per tale motivo, provvederemo a richiedere alla competente Procura della Repubblica gli opportuni accertamenti e alla Corte dei Conti di verificare ogni responsabilità contabile per l’irregolare convenzione, estendendo gli accertamenti anche a tutti gli altri comuni convenzionati con la Comar Farm Casaline Srl."

I PUNTI CHIAVE DELLA SENTENZA

* Stop al massimo ribasso: Il servizio di gestione dei canili è un servizio ad alta intensità di manodopera. Per legge (art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici), l'assegnazione deve avvenire obbligatoriamente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, garantendo il miglior rapporto qualità/prezzo.

* Clausole apparenti: Il TAR ha rilevato la "contraddittorietà intrinseca" del disciplinare del Comune, che menzionava formalmente obiettivi di qualità senza però inserire alcun criterio reale di valutazione o ponderazione.

* Legittimazione delle associazioni: I giudici hanno respinto tutte le eccezioni del Comune, ribadendo che l’Associazione Tutela Diritti Animali ETS/Arci è pienamente legittimata a impugnare il bando perché opera attivamente su tutto il territorio abruzzese con azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, partecipando a piani d’azione congiunti con gli Enti Locali e costituendosi parte civile nei procedimenti per maltrattamento animale.

IL COMMENTO DEL LEGALE

"La pronuncia del TAR Abruzzo assume particolare rilievo perché riafferma con chiarezza un principio fondamentale: quando l’affidamento di un servizio pubblico incide direttamente sulla cura e sul benessere degli animali, la qualità non può essere subordinata alla mera convenienza economica» – dichiara l’Avv. Alfredo Domenico Mangia.

«Il TAR ha riconosciuto che la tutela degli animali, quali esseri senzienti, trova oggi un preciso fondamento anche nell’art. 9 della Costituzione e impone alle Pubbliche Amministrazioni scelte coerenti con gli standard di cura, assistenza e benessere previsti dall’ordinamento.

La sentenza costituisce, dunque, un importante punto di riferimento per le future procedure di affidamento: il contenimento della spesa pubblica è certamente un’esigenza legittima, ma non può tradursi in una compressione della qualità del servizio e delle garanzie poste a tutela degli animali.

È particolarmente significativo, inoltre, che il Tribunale abbia riconosciuto pienamente la legittimazione dell’Associazione ad agire a tutela di questo interesse collettivo, confermando il ruolo essenziale che gli enti esponenziali possono svolgere nel controllo della legalità dell’azione amministrativa”.

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