CITTÀ SANT'ANGELO, 30 luglio - “Il formatore che era già operativo prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale del 6 marzo 2013 e che ha rispettato nel tempo gli obblighi di aggiornamento può continuare a svolgere attività di docenza teorica e pratica anche in assenza del diploma di scuola secondaria di secondo grado, purché ricorrano i requisiti previsti dalla clausola di salvaguardia contenuta nello stesso decreto”. Lo rende noto l'Associazione italiana datoriale attività lavorative (Assidal), illustrando il parere espresso dal proprio Comitato tecnico scientifico (Cts) in merito ai requisiti dei docenti delle attività formative, alla luce dei numerosi quesiti pervenuti dopo l'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Il chiarimento è contenuto nella circolare n. 2/2026 predisposta da Assidal sulla base del parere espresso dal proprio Comitato tecnico scientifico. Il documento richiama l'articolo 1, comma 6, del decreto interministeriale 6 marzo 2013, che introduce una specifica clausola di salvaguardia per i formatori già operativi alla data di pubblicazione del provvedimento.
Nella circolare il Comitato tecnico scientifico evidenzia che "il formatore privo del prerequisito del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che ha svolto l'attività di formatore prima del 18 marzo 2013 potrà continuare ad effettuare le attività formative pratiche, fermo restando il possesso di almeno uno dei criteri previsti e l'obbligo dell'aggiornamento triennale conseguito nel tempo".
Il Cts ricorda inoltre che, nel caso dei moduli pratici dei corsi di abilitazione per la conduzione delle attrezzature di lavoro, è necessario possedere congiuntamente "il requisito per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto interministeriale 6 marzo 2013" e una "documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi".
La circolare precisa infine che "tale considerazione è valida per tutti i corsi di formazione e aggiornamento in cui è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013", con l'obiettivo di fornire un'interpretazione uniforme della normativa dopo l'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni.
“Con questo chiarimento vogliamo offrire un punto di riferimento ai nostri associati e a tutti gli operatori della formazione - commenta il presidente di Assidal, Giuseppe Ciarcelluto - La clausola di salvaguardia è una previsione normativa precisa, che tutela il patrimonio di competenze maturato da professionisti con una consolidata esperienza sul campo. È importante, tuttavia, ricordare che si tratta di una deroga limitata ai soggetti già operativi prima dell'entrata in vigore del decreto del 2013 e che resta fermo l'obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti previsti e di aver assolto nel tempo agli aggiornamenti professionali. Chiarezza interpretativa e corretta applicazione delle norme - conclude il presidente - rappresentano un valore aggiunto per tutto il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.



