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Giovedì, 15 Ottobre 2026 10:55

Pipì dei cani da lavare con le bottiglie e, l'ordinanza di Pratola Peligna finisce al TAR Abruzzo: chiesto l'annullamento

L’Associazione Tutela Diri Animali ETS impugna il provvedimento del Sindaco: «Misura irragionevole, sproporzionata e scientificamente inutile. Rischia di compromettere il rapporto uomo-animale e generare emarginazione sociale».

 

L'Associazione Tutela Diritti Animali ETS, per il tramite del suo Presidente Gabriele Bettoschi, ha depositato un formale ricorso con richiesta di sospensiva urgente dinanzi al TAR Abruzzo - L'Aquila. L'azione legale punta a ottenere l'annullamento parziale dell'ordinanza sindacale n. 28 firmata il 5 ottobre scorso dal Sindaco di Pratola Peligna, Antonella Di Nino.

Al centro della contestazione dei difensori dei diritti degli animali vi è l'obbligo introdotto per i proprietari e conduttori di cani di munirsi di apposite bottigliette, spruzzatori o contenitori d'acqua per dilavare le deiezioni liquide (le urine) dei propri animali su tutte le aree urbane pubbliche. Un provvedimento che prevede sanzioni pesantissime, da 25 a 500 euro. L'Associazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Rizzato del Foro di Vicenza, eccepisce il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.

Le ragioni del ricorso: un obbligo impossibile per anziani e grandi taglie «Raccogliamo il forte disagio espresso da tantissimi cittadini», dichiara il Presidente Gabriele Bettoschi. «Imporre di ripulire immediatamente le deiezioni solide è un dovere civico sacrosanto e previsto dalla legge dello Stato, che tutti i proprietari rispettano. Chiedere invece di girare con scorte infinite di acqua per dilavare ogni singola minzione è un onere impossibile da sostenere. Pensiamo alle persone anziane o a chi possiede cani di grossa taglia o più animali contemporaneamente: dovrebbero trascinarsi dietro pesi insostenibili. Il rischio concreto è che, per paura delle sanzioni, i cani vengano lasciati chiusi in casa, frustrando e calpestando i principi della Legge 281/91 che tutela il corretto rapporto tra uomo e animale».

Nel ricorso si evidenzia inoltre come il Comune di Pratola Peligna sia fortemente carente di fontanelle pubbliche sul territorio, rendendo di fatto impossibile per un cittadino rifornirsi d'acqua qualora questa finisse durante la passeggiata.

Il parere della scienza: «L'acqua da sola non serve a nulla». L'atto depositato fa leva anche su solide basi scientifiche, richiamando gli interventi del noto infettivologo Dott. Matteo Bassetti che ha ampiamente documentato come l'utilizzo della sola acqua sia del tutto inutile: non serve per disinfettare e allarga la macchia anziché rimuoverla, disperdendo l'odore su una superficie maggiore. Un cane attraverso l'urina marca il territorio e lascia segnali agli altri cani: snaturiamo e cancelliamo un comportamento ancestrale del cane? Il provvedimento risulta quindi inefficace rispetto ai dichiarati scopi di igiene pubblica, trasformandosi in un mero e insostenibile appesantimento per i cittadini.

«Zero politiche per gli animali, solo divieti che emarginano».

«A Pratola Peligna ci troviamo davanti a zero politiche per gli animali, solo divieti che emarginano», si legge nella nota dell'Associazione. «Questa ordinanza sulle bottigliette d'acqua non è una misura di civiltà, ma una vera e propria barriera che esclude anziché includere, generando il rischio di una gravissima emarginazione sociale. Spingere i proprietari a lasciare i cani a casa per paura di multe salatissime significa calpestare la convivenza: difendere i diritti degli animali in Tribunale oggi significa difendere il loro diritto a essere parte integrante della vita del paese». L'affondo sulla convenzione illegittima per il ricovero cani randagi a Collelongo: esposto ad ANAC e Corte dei Conti L'azione dell'Associazione Tutela Diritti Animali ETS non si fermerà al solo ricorso amministrativo sulle bottigliette d'acqua. Viene infatti denunciata la profonda contraddizione di un'amministrazione che da un lato stringe la morsa sui privati cittadini e dall'altro ha stipulato una convenzione per il ricovero dei cani con la Comar Farm Casaline Srl di Collelongo, malgrado fosse stata dettagliatamente informata già nel maggio 2025 che era in violazione dell'art.5 della L.R. 47/2013 e che la Comar Farm Casaline Srl non avesse alcun titolo per gestire il canile. È paradossale che un Comune che non verifica la liceità delle convenzioni che firma, pretenda poi di imporre regole assurde ai privati. Per questo motivo, la documentazione relativa a questa specifica convenzione sarà sottoposta nei prossimi giorni al vaglio dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e della Corte dei Conti per le opportune verifiche di legittimità e per potenziale danno erariale. L'Associazione Tutela Diritti Animali ETS, forte di una consolidata legittimazione processuale già riconosciuta in passato dallo stesso TAR Abruzzo per analoghe battaglie di civiltà, confida in una tempestiva sospensione dell'ordinanza da parte dei giudici amministrativi per ripristinare il buon andamento della Pubblica Amministrazione e difendere la libertà di movimento dei cittadini con i loro amici a quattro zampe.