Il nuovo beneficio fiscale - introdotto in legge di Bilancio dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini - trae ispirazione da una famosa legge francese (la cosiddetta Loi Malraux) che ha cambiato l’immagine di molte città della Francia.
“Una misura coraggiosa che renderà più belle le città italiane, migliorerà l’efficienza energetica e darà un impulso immediato all’economia” ha commentato il ministro Franceschini. “Sono sicuro che sarà un successo e che in molti utilizzeranno questo importante vantaggio fiscale, che è uno dei più alti in tutta Europa e che contribuirà a portare decoro e bellezza nelle aree urbane, nelle periferie e nei piccoli centri”.
I beneficiari, gli interventi ammessi, l’ambito di applicazione, la cumulabilità con altri incentivi, sono l’oggetto della guida d’uso online sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e in questa pagina del nostro sito.
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Si legge nel regolamento.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale le società semplici le associazioni tra professionisti i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.



